Legge n. 223 del 1990
(“legge Mammì”)
Legge 6 agosto 1990 n. 223(“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”)TITOLO IDIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVIArt. 1 (Principi generali)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 28 L. 3 maggio 2004 n. 112
TITOLO IINORME PER LA RADIODIFFUSIONECAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell’art. 46, comma 3, del citato Testo unico.
Art. 3 (Pianificazione delle radiofrequenze)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Vedi, ora, l’art. 42, comma 4, del citato Testo unico.
Art. 4 (Norme urbanistiche)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Art. 5 (Collegamenti di telecomunicazione)
1. La concessione di cui all’articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l’area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 6 (garante per la radiodiffusione e l’editoria)
1. [È istituito il Garante per la radiodiffusione e l’editoria (1)] (5).
2. [Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa (1)] (5).
3. [Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato; per tutta la durata dell’incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore (1)] (5).
4. [All’atto dell’accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa (1)] (5).
5. [Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale (1) (2)] (5).
6. [Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nella forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l’ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale] (5).
7. [Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti] (5).
8. [Le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e su parere conforme del Garante stesso] (5).
9. [Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti o di società di consulenti] (5).
10. [Il Garante, al fine dell’espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:
a) a tenere il [registro nazionale delle imprese radiotelevisive] (2) di cui all’articolo 12 della presente legge e il [registro nazionale della stampa] (3) di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
b) ad esaminare i bilanci e l’annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;
c) a compiere l’attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all’articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall’articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria;
d) a svolgere l’attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 31;
e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati] (5).
11. [Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell’attuazione della legge sull’editoria] (5). Sono abrogati i commi terzo e quarto dell’articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12. [Il Garante si avvale dell’ufficio del Garante dell’attuazione della legge sull’editoria fino all’entrata in funzione dell’ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l’ufficio del Garante dell’attuazione della legge sull’editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell’articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (1)] (5).
13. [Il Garante predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce (1) (4)] (5).
(1)
Comma da ritenersi abrogato a far data dall’entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all’art. 1, comma 9, l. 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(2)
Comma così modificato dall’art. 4 bis, d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483.
(3)
Ora Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma 6, l. 31 luglio 1997, n. 249.
(4)
Dalla data del suo insediamento l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al garante per l’editoria (art. 1, comma 22, l. 31 luglio 1997, n. 249). In particolare tutte le funzioni del Garante, saranno assunte dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(5)
Articolo abrogato, ad eccezione del comma 11, secondo periodo, dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 7 (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)
1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l’accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. [La concessione di cui all’articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l’attuazione per conto della Regione] (1).
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. [Il Ministro delle comunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni] (1).
6. (Omissis) (2).
(1)
Comma abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(2)
Abroga l’art. 5, l. 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicità)
1. [La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l’inserimento nei programmi di cartoni animati] (11).
2. [La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione] (11).
2 bis. [È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi (1)] (11).
3. [In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell’opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno] (11).
4. [Il Garante, sentita un’apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie] (11).
5. [È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle comunicazioni emana con proprio decreto norme sull’inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)] (11).
6. [La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva] (11).
7. [La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell’articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea (8)] (11).
8. [La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva (2)] (11).
9. [La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva (3)] (11).
9 bis. [Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un’ora e 12 minuti al giorno (4)] (11).
9 ter. [Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9 bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9 (9)] (11).
9 quater. [Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9 ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993 (10)] (11).
10. [La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con l’identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all’articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione] (11).
11. [Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari] (11).
12. [Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti] (11).
13. [I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla fine del programma;
b bis) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi (5)] (11).
14. [I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica] (11).
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle comunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati (6) (11).
16. [Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell’anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l’anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l’anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l’anno successivo terrà conto dell’aumento o della diminuzione verificatisi] (11).
17. [Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell’articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all’andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative] (11).
18. (Omissis) (7) (11).
(1)
Comma aggiunto dall’art. 12, l. 26 ottobre 1995, n. 447.
(2)
Comma prima sostituito dall’art. 1, comma 18, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e poi così modificato dal comma 2 dell’art. 5 e dal comma 14 dell’art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.
(3)
Comma così modificato prima dall’art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408 e poi dal comma 15 dell’art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.
(4)
Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408 e poi così modificato dal comma 7 dell’art. 15, L. 3 maggio 2004, n. 112.
(5)
Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408.
(6)
Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408.
(7)
Abroga l’art. 21, l. 14 aprile 1975, n. 103.
(8)
Comma così modificato dal comma 7 dell’art. 15, L. 3 maggio 2004, n. 112.
(9)
Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, sostituito dall’art. 9, D.L. 27 agosto 1993, n. 323 e così modificato dal comma 6 dell’art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112. Vedi, anche, il comma 5 del citato articolo 7.
(10)
Comma aggiunto dall’art. 3, d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483 e, successivamente, così sostituito dall’art. 9, d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 422.
(11)
Articolo abrogato, ad eccezione dei commi 15 e 18, dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 2, comma 1, 37, commi 3, 8 e 9, 38, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e 39, commi 1 e 2, del citato Testo unico.
Art. 9 (Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale).
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 16, l. 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 10 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica. Comunicati di organi pubblici)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 32 e 33, comma 1, del citato Testo unico.
Art. 11 (azioni positive per le pari opportunità)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 13 (Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 14 (Bilanci dei concessionari)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 650.
Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 5, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 3, del citato Testo unico.
CAPO IINORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATAArt. 16 (Concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l’installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l’esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell’articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell’atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l’ubicazione e l’area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all’articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all’articolo 36 (1).
6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. [La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora] (2).
8. [La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:
a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 36;
b) enti di cui all’articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 36;
c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni] (2).
9. [La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo] (2).
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all’atto della domanda i requisiti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito (3).
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso (3).
14. Ai fini dell’applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. [Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili] (2).
17. [Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui all’articolo 36, sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione] (2).
18. [È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l’impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all’informazione, di cui almeno il 50 per cento all’informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale (4)] (5).
19. [La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle comunicazioni] (2).
20. [L’atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi] (2).
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. [Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo] (2).
(1)
Vedi, anche, l’art. 2, comma 1, lett. r), del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(2)
Comma abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(3)
Vedi, anche, l’art. 5, comma 1, lett. b), del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(4)
Comma così sostituito dall’art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 650.
(5)
Comma abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente comma sono ora contenute nell’art. 2, comma 1, del citato Testo unico.
Art. 17 (Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)
1. [Il Ministro delle comunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell’esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza] (1).
2. [Il Ministero delle comunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate] (1).
3. [Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali] (1).
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno e delle comunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità (1).
(1)
Articolo abrogato, ad eccezione del comma 4, dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Vedi, anche, l’art. 42, comma 1, del citato Testo Unico.
Art. 19 (Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 20 (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest’ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell’articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. [I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell’articolo 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione] (1).
5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio (2).
(1)
Comma abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
(2)
Vedi, anche, l’art. 1, comma 1, lett. r), del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell’art. 29 del citato Testo Unico.
Art. 22 (Canoni e tasse)
1. [I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;
b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni (1);
c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione (1);
e) per le autorizzazioni di cui all’articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti (1);
f) per le autorizzazioni di cui all’articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti] (2).
2. [I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento] (2).
3. [L’ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente] (2).
4. [I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata] (2).
5. [Ove la concessione o l’autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell’anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell’anno per i quali vale la concessione o l’autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all’articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo] (2).
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata (2).
7. I canoni di concessione riguardano l’esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento (2).
(1)
Vedi il d.m. 18 febbraio 1994 e il d.m. 7 maggio 1997.
(2)
Articolo abrogato, ad eccezione dei commi 6 e 7, dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione)
1 (Omissis) (1).
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all’articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni (2).
(1)
Aggiunge la lettera c bis) al comma 2 dell’art. 65, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2)
Comma così sostituito dall’art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323. Vedi, anche, l’art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l’art. 1, commi 461 e 574, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 24 (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità)
1. Con l’atto di concessione di cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. [Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell’articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell’anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità della concessione di cui all’articolo 16] (1).
(1) Comma abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
CAPO IIINORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICOArt. 25 (Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 5, l. 25 giugno 1993, n. 206.
Art. 26 (Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 2, comma 7, l. 30 aprile 1998, n. 122.
Art. 27 (Norme sul canone di abbonamento)
1. A decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall’articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Art. 28 (Consiglio consultivo degli utenti)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
TITOLO IIIDIFFUSIONE VIA CAVOArt. 29 (Delega)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
TITOLO IVSANZIONIArt. 30 (Disposizioni penali)
1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell’articolo 528 del codice penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall’articolo 5 bis del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell’articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l’elenco dei propri soci.
7. (Omissis) (1) (2).
(1)
Sostituisce l’art. 195, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156.
(2)
Vedi, anche, l’art. 52 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle comunicazioni)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 51 e 52 del citato Testo unico.
TITOLO VNORME TRANSITORIE E FINALIArt. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell’esercizio)
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle comunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle comunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino.
5. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle comunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.
(1)
Termine di cui al comma 1, vedi l’art. 2, d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 422.
Art. 33 (Norme per i soggetti autorizzati)
1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’articolo 13, anche se non finalizzate all’iscrizione nel [registro nazionale delle imprese radiotelevisive] (1); all’articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15 dell’articolo 15; al comma 3 dell’articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21.
2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell’articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell’articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 20; all’articolo 26, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 (2), la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell’articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all’articolo 15 comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l’apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.
(1)
Vedi ora l’art. 1, comma 6, l. 31 luglio 1997, n. 249, istitutivo del Registro degli operatori di comunicazione.
(2)
Termine prorogato al 1º ottobre 1994 dall’art. 4, d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483.
Art. 34 (Disposizioni transitorie)
1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle comunicazioni, sentita l’apposita commissione nominata dal Ministro delle comunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall’articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all’articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 31 gennaio 1983. pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 l’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell’articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell’articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all’articolo 32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l’approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle comunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 36.
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l’editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell’articolo 6.
Art. 35 (Emissione radiotelevisiva da Campione d’Italia)
1. Le disposizioni intese a disciplinare l’emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d’Italia sono adottate dal Ministro delle comunicazioni d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme di cui alla presente legge.
Art. 36 (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall’approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle comunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione e il Garante, nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.
Art. 37 (Norme sulle società controllate e società collegate)
(Omissis) (1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 38 (Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)
1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 39 (Attuazione di direttiva)
1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
Art. 40 (Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 41 (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l’anno 1990, in lire 5.100 milioni per l’anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall’anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall’articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
FONTE: Banche Dati Giuridiche INFOUTET
Leave a comment